Di Giovanni Di Domenico
La Salernitana è stata multata per non aver rispettato i protocolli anti Covid durante la scorsa stagione, in particolar modo per la mancata ripetizione di tamponi e test sierologici ogni quattro giorni. Il sodalizio di Via Allende è stato punito con una multa di 750 euro, mentre all’amministratore unico Luciano Corradi e al medico sociale Epifanio D’Arrigo, spetterà pagare un’ammenda di 565 euro. Insieme alla Salernitana, sono state multate anche Venezia, Chievo, Empoli e Pisa. Di seguito il comunicato integrale emesso dalla FIGC:
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1094 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Luciano CORRADI e Epifano D’ARRIGO, e della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta: LUCIANO CORRADI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/06/2020 a distanza di 9 e 7 giorni dal precedente, rispettivamente del 23/05/2020 e 25/05/2020; in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 17 – 15 giorni dal precedente del 23/05/2020 e del 25/05/2020;
EPIFANO D’ARRIGO, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 01/06/2020 a distanza di 9 e 7 giorni dal precedente rispettivamente del 23/05/2020 e 25/05/2020; in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/06/2020 a distanza di 17 – 15 giorni dal precedente del 23/05/2020 e del 25/05/2020;
U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni contestate ai propri tesserati;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata, per il tramite del Procuratore speciale avv. Gian Michele Gentile, dal Sig. Luciano CORRADI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L., e dal Sig. Epifano D’ARRIGO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 565,00 (cinquecentosessantacinque) di ammenda per il Sig. Luciano CORRADI, di € 565,00 (cinquecentosessantacinque) di ammenda per il Sig. Epifano D’ARRIGO, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.