GIUDICE SPORTIVO SERIE B 24 GIORNATA – Il Giudice Sportivo ha pubblicato le proprie decisioni in merito alla 24^ giornata di Serie B. Ecco le decisioni:

b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
AGAZZI Davide (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta
sanzione); per avere, al 25° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione,
rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
STRANDBERG Ken Remi Stefan (Trapani): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
TROIANO Michele (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AKPA AKPRO Jean Daniel (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CESAR Bostjan (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Decima sanzione).
D’ORAZIO Tommaso (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
ESPOSITO Salvatore (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FIRENZE Marco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

Legrottaglie (Pescara), Una giornata

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso del
secondo tempo, intonato numerosi cori insultanti ed intimidatori all’indirizzo degli Ufficiali di
gara, aggravati da macabri riferimenti alla memoria dell’Arbitro recentemente scomparso.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità diretta per il
comportamento tenuto dal proprio Presidente negli spogliatoi.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, acceso 2 petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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