“COMUNICATO UFFICIALE N. 249/A
Il Consiglio Federale
-nella riunione del 17 maggio 2021;
premesso che
-l’art. 7, comma 7, dello Statuto federale così testualmente recita: “non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto”;
-l’art. 16 bis delle NOIF così dispone ai commi 1 e 2: “1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinano in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica. 2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali”;
-con comunicato ufficiale n. 7/A del 9 luglio 2013, il Consiglio Federale modificava il comma 4 dell’art. 16 bis delle NOIF “secondo il testo di seguito riportato”: “4. non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successioni mortis causa a titolo universale o particolare o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati. Qualora sopravvengano per i suddetti motivi situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi”;
-nel relativo verbale della seduta del Consiglio Federale del 9 luglio 2013 così, tra l’altro, si legge: “Il dottor Lotito sottolinea come la proposta avanzata con buon senso dal Presidente permetta ad un presidente di una società di serie A di mantenere il controllo di una società dilettantistica e non già professionistica che nell’evoluzione del suo percorso agonistico può giungere fino a militare nel campionato di serie B. E’ di tutta evidenza che una eventuale promozione della seconda società comporterebbe la perentoria attivazione della normativa federale – art. 16 delle NOIF – il quale già prevede l’obbligo di alienazione della situazione di controllo entro i 30 giorni successivi alla sopravvenuta compresenza nello stesso campionato”;
-con delibera n. 307 del 17 settembre 2013, la Giunta Nazionale del CONI approvava “il testo dell’art. 16 bis delle NOIF pubblicato con comunicato ufficiale del Consiglio Federale n. 7 a del 9 luglio 2013”;
-nella nota allegata alla richiamata delibera del CONI e che costituisce parte integrante della stessa, così, tra l’altro, si legge: “la stessa Federazione inoltre con il citato provvedimento ha escluso la possibilità di controlli societari plurimi nella medesima categoria dunque anche qualora siano scaturiti da fatti non dipendenti dalla volontà degli interessati. Tale divieto risponde alla imprescindibile finalità di garantire la regolarità del campionato preoccupazione questa che invece non è riscontrabile quando le squadre militano in categorie diverse”;
-con comunicato ufficiale n. 231/A del 7 maggio 2021, relativo alla riunione del 26 aprile 2021, il Consiglio Federale modificava esclusivamente i commi 3 e 4 dell’art. 16 bis delle NOIF evidenziando nelle “norme finali e transitorie” che “1. Le situazioni di controllo diretto e/o indiretto da parte di un medesimo soggetto, esistenti alla data del 26 aprile 2021 in più società professionistiche risultano regolate dalle disposizioni previgenti”;
-risulta a questa Federazione che alla data del 26 aprile 2021, e ad oggi, il dott. Claudio Lotito esercita ai sensi del comma 2, art. 16 bis delle NOIF una posizione di controllo della S.S. Lazio S.p.A. e della U.S. Salernitana 1919 S.r.l.;
-la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al termine della regular season del Campionato di serie B stagione sportiva 2020/2021 è stata promossa al Campionato di serie A per la stagione sportiva 2021/2022 dove milita anche la società sportiva S.S. Lazio S.p.a.;
-in ragione della contemporanea presenza nel Campionato di Serie A stagione sportiva 2021/2022 sia della S.S. Lazio S.p.a. che della U.S. Salernitana 1919 S.r.l., trova ingresso la disposizione di cui all’art. 16 bis, comma 4, delle NOIF come approvato con comunicato ufficiale n. 7/A del 9 luglio 2013;
-proprio al fine “di garantire la regolarità del campionato preoccupazione questa che invece non è riscontrabile quando le squadre militano in categorie diverse”, è assolutamente necessario che il “medesimo soggetto” non abbia un “controllo diretto e/o indiretto”, nei sensi di cui al comma 2 dell’art. 16 bis, sulla S.S. Lazio S.p.a. e sulla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. che nella stagione sportiva 2021/2022 militeranno nella stessa categoria ovvero nel Campionato di Serie A;
tutto ciò premesso
h a d e l i b e r a t o
1. la premessa fa parte integrante della presente delibera;
2. di invitare il dott. Claudio Lotito, che esercita ai sensi del comma 2, art. 16 bis delle NOIF una posizione di controllo della S.S. Lazio S.p.a. e della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. a “porre termine” a tali “situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria”, di cui all’art. 16 bis delle NOIF, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera e comunque entro e non oltre 3 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2021/2022, con espressa avvertenza che, nel caso del perdurare di tale situazione, la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. non potrà essere ammessa alla partecipazione al campionato di Serie A stagione sportiva 2021/2022;
3. di dare mandato al Presidente federale di notificare la presente delibera al dott. Claudio Lotito, alla S.S. Lazio S.p.A. e alla U.S. Salernitana S.r.l..
PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE: Marco Brunelli
IL PRESIDENTE: Gabriele Gravina”